RISARCIMENTO DANNI
E’ previsto il rimborso di eventuali danni a cose e/o persone, cagionati per propria responsabilità, nei seguenti casi:
- per danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione dei veicoli (compresi i passeggeri trasportati);
- per smarrimento dei bagagli trasportati (escluso denaro, preziosi e titoli) per i quali sia stato pagato il relativo biglietto; in questo caso l’ammontare massimo riconosciuto è quello previsto dall’art. 2 della Legge n. 450/85;
- per danni involontariamente cagionati agli indumenti.
Per poter accedere al rimborso l’utente deve segnalare il fatto al conducente e successivamente contattare l’Azienda che provvederà a esperire le procedure necessarie